Rischio Rumore in Azienda: perché il DVR Generale Non Basta

Valutazione specifica del rischio rumore ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Il DVR generale non bastaIn presenza di attrezzature rumorose la legge richiede una valutazione specifica, distinta dal DVR generale
Tre soglie in dB(A)80, 85 e 87 dB(A): la normativa fissa livelli precisi che fanno scattare obblighi diversi
Misure fonometricheVanno eseguite da personale qualificato, con strumentazione tarata e una metodologia verificabileScopri il servizio →

Perché il DVR generale non basta, se in azienda ci sono attrezzature rumorose

Capita spesso di parlare con datori di lavoro convinti che il DVR generale copra già tutti i rischi presenti in azienda, rumore incluso. Non è così. Il D.Lgs. 81/2008, al Titolo VIII Capo II, impone una valutazione specifica ogni volta che sono presenti macchinari, impianti o lavorazioni rumorose: una valutazione che si basa su misure fonometriche reali, non su stime generiche, e che produce un documento a sé, richiamato ma non sostituito dal DVR.

La differenza non è solo formale. Un DVR che si limita a citare il rischio rumore senza misurazioni specifiche espone l’azienda a una valutazione carente agli occhi degli organi di vigilanza, con le conseguenze sanzionatorie che vedremo più avanti.

Le tre soglie fissate dalla normativa: 80, 85 e 87 dB(A)

L’art. 189 del D.Lgs. 81/2008 individua tre livelli di esposizione, ciascuno collegato a obblighi diversi per il datore di lavoro. Conoscerli è il primo passo per capire cosa serve davvero in azienda.

Cosa cambia a ogni soglia

I tre valori di riferimento previsti dall’art. 189 del D.Lgs. 81/2008, espressi come livello di esposizione giornaliera LEX,8h.

80 dB(A)
Valore di azione inferiore
DPI messi a disposizione dei lavoratori, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria attivabile su richiesta.
85 dB(A)
Valore di azione superiore
DPI obbligatori e il loro uso deve essere fatto rispettare, sorveglianza sanitaria per tutti gli esposti, aree segnalate e delimitate.
87 dB(A)
Valore limite di esposizione
Livello che non può mai essere superato: l’esposizione va interrotta subito e vanno individuate misure per rientrare sotto il limite.

Come si esegue una valutazione corretta del rischio rumore

La valutazione richiede misure fonometriche condotte da personale qualificato, con strumentazione tarata secondo le norme tecniche di riferimento (in particolare la UNI 9432 per la stima dell’esposizione dei lavoratori). Non basta un rilievo isolato: servono misurazioni per mansione, per postazione e per fase di lavorazione, così da ottenere un livello di esposizione giornaliera (LEX,8h) realistico e difendibile in caso di controllo.

Cosa serve davvero la valutazione, oltre all’adempimento

Una misurazione fatta bene non produce solo un documento da allegare al DVR. Permette di scegliere i DPI otoprotettori realmente adeguati al livello di rumore rilevato (non tutti offrono lo stesso grado di attenuazione), di individuare le misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione alla fonte, e di stabilire, insieme al medico competente, se e con quale periodicità attivare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti.

Ogni quanto va aggiornata e cosa rischia chi non la fa

La valutazione del rischio rumore va rivista con cadenza almeno quadriennale, e comunque prima se cambiano i macchinari, i cicli di lavoro o se emergono elementi dalla sorveglianza sanitaria che la rendono superata. Non è una scelta lasciata alla discrezione del datore di lavoro: l’assenza di una valutazione specifica, o una valutazione condotta senza misure fonometriche, è sanzionata penalmente dal D.Lgs. 81/2008, con pene che vanno dall’arresto a sanzioni pecuniarie, il cui importo esatto è periodicamente aggiornato dalla normativa.

Una valutazione del rischio rumore fatta con misure fonometriche reali non è un adempimento a parte: è ciò che permette di scegliere i DPI giusti e di sapere, con dati alla mano, se serve la sorveglianza sanitaria.

— I tecnici di Gruppo Bertoni

Il nostro supporto per la valutazione del rischio rumore in Piemonte

Il team di Gruppo Bertoni comprende Tecnici Competenti in Acustica e professionisti laureati nell’ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro, e affianca le aziende in tutte le province del Piemonte — Torino, Cuneo, Asti, Biella, Vercelli, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola — nella valutazione specifica del rischio rumore: dalle misure fonometriche sul campo alla scelta dei DPI più adatti, fino al coordinamento con il medico competente per l’eventuale sorveglianza sanitaria. Un supporto che si integra con gli altri servizi di acustica e formazione che seguiamo per le imprese del territorio.

Domande frequenti sulla valutazione del rischio rumore

Le domande che titolari, HSE e RSPP ci pongono più spesso quando devono capire se serve una valutazione specifica del rischio rumore.

Il DVR generale è sufficiente per il rischio rumore?

No. Se in azienda sono presenti attrezzature, macchinari o lavorazioni rumorose, il D.Lgs. 81/2008 richiede una valutazione specifica del rischio rumore, basata su misure fonometriche, distinta dal DVR generale che la richiama ma non la sostituisce.

Quali sono i valori limite di rumore previsti dalla legge?

L’art. 189 del D.Lgs. 81/2008 fissa tre soglie: 80 dB(A) come valore di azione inferiore, 85 dB(A) come valore di azione superiore e 87 dB(A) come valore limite di esposizione, che non può mai essere superato.

Chi può eseguire le misure fonometriche in azienda?

Le misure vanno eseguite da personale qualificato, in possesso di specifiche conoscenze tecniche in materia di acustica, con strumentazione tarata e una metodologia conforme alle norme tecniche di riferimento.

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il rischio rumore?

Diventa obbligatoria per tutti i lavoratori esposti oltre 85 dB(A); tra 80 e 85 dB(A) è attivabile su richiesta del lavoratore o su indicazione del medico competente, in base ai risultati della valutazione.

Ogni quanto va rifatta la valutazione del rischio rumore?

Con cadenza almeno quadriennale, e comunque prima se cambiano macchinari, cicli di lavoro o layout produttivo, oppure se gli esiti della sorveglianza sanitaria segnalano che la valutazione in uso non è più adeguata.

Cosa rischia un’azienda senza una valutazione specifica del rischio rumore?

La mancata valutazione, o una valutazione condotta senza misure fonometriche, è sanzionata penalmente dal D.Lgs. 81/2008: sono previste pene che vanno dall’arresto a sanzioni pecuniarie, il cui importo è aggiornato periodicamente dalla normativa vigente.

Gruppo Bertoni effettua la valutazione del rischio rumore in tutto il Piemonte?

Sì. Operiamo con Tecnici Competenti in Acustica in tutte le province piemontesi — Torino, Cuneo, Asti, Biella, Vercelli, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola — con misure fonometriche eseguite direttamente presso le aziende.

La tua azienda ha attrezzature rumorose?

Verifichiamo insieme se il rischio rumore è già gestito correttamente o se serve una valutazione specifica con misure fonometriche, in tutto il Piemonte.

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