Piano di Emergenza e di Evacuazione · Torino e Piemonte

Redazione del Piano di Emergenza a Torino e in Piemonte

Aziende, uffici, negozi, industrie e strutture ricettive hanno bisogno di sapere, con esattezza, cosa fare se qualcosa va storto: chi dà l’allarme, dove si esce, chi conta le persone al punto di raccolta. Redigiamo il Piano di Emergenza — insieme al Piano di Evacuazione — costruendolo sul luogo di lavoro reale, non su un modello scaricato online, per le attività di tutta la provincia di Torino e del Piemonte.

Cos’è il Piano di Emergenza

Il Piano di Emergenza è il documento che stabilisce, per un determinato luogo di lavoro, come comportarsi di fronte a un incendio, un’esplosione, un malore grave, un evento sismico o qualsiasi altra situazione che richieda un’evacuazione o comunque una risposta organizzata. Non descrive un’idea generale di sicurezza: assegna compiti precisi a persone precise, indica percorsi di esodo reali per quello specifico edificio e stabilisce come e chi deve contattare i soccorsi.

È bene chiarire subito la differenza con il Piano di Evacuazione, servizio distinto ma strettamente complementare: il Piano di Evacuazione si concentra sulle planimetrie, sui percorsi di esodo e sulla segnaletica da esporre nei locali, mentre il Piano di Emergenza è il documento organizzativo più ampio che definisce scenari, ruoli, responsabilità e procedure. Nella pratica li costruiamo quasi sempre insieme, perché uno alimenta l’altro.

Il riferimento normativo principale sono gli articoli 43 e 46 del D.Lgs. 81/2008, che disciplinano le misure di gestione delle emergenze e la prevenzione incendi, insieme al D.M. 2 settembre 2021 (gestione della sicurezza antincendio in esercizio) e al D.P.R. 151/2011 per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Quando è obbligatorio il Piano di Emergenza

L’obbligo di redigere il Piano di Emergenza non riguarda indistintamente tutte le attività: la normativa individua tre casi specifici, ed è sufficiente che se ne verifichi anche uno solo perché l’obbligo scatti.

CASO 01

Almeno 10 lavoratori

Luoghi di lavoro in cui sono occupati almeno 10 lavoratori, indipendentemente dal settore di attività.

CASO 02

Più di 50 persone contemporanee

Luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, a prescindere dal numero dei lavoratori impiegati.

CASO 03

Attività soggette a controlli VVF

Luoghi di lavoro rientranti tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011.

Un punto che tendiamo sempre a chiarire con i nostri clienti: l’assenza di uno di questi tre presupposti non significa assenza di responsabilità. Anche quando non scatta l’obbligo formale di redigere il documento, il datore di lavoro è comunque tenuto ad adottare le necessarie misure organizzative e gestionali per la gestione delle emergenze, come previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 81/2008 — in pratica, qualcuno deve comunque sapere cosa fare se scatta l’allarme.

Cosa deve contenere il Piano di Emergenza

Un documento costruito sulla realtà aziendale

Un Piano di Emergenza credibile non è un testo standardizzato in cui si cambia solo il logo in intestazione: nasce da un sopralluogo tecnico degli ambienti e degli spazi, e riporta le azioni concrete da intraprendere in caso di emergenza, le procedure di evacuazione dell’edificio e le modalità precise per richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e degli altri soccorsi.

Persone con esigenze specifiche

Il D.M. 2 settembre 2021 richiede esplicitamente che il piano tenga conto della presenza, tra i lavoratori o tra il pubblico, di persone con esigenze speciali — disabilità motorie o sensoriali, difficoltà di deambulazione — indicando come garantire anche a loro un’assistenza adeguata durante l’evacuazione, e non solo un generico “tutti verso l’uscita”.

Quando va aggiornato il Piano di Emergenza

Il Piano di Emergenza non è un documento da redigere una volta sola e archiviare. Va rivisto ogni volta che cambia qualcosa di sostanziale nell’organizzazione o negli spazi: una ristrutturazione che modifica i percorsi di esodo, l’apertura di un nuovo reparto, un aumento significativo del personale o del pubblico presente, il trasferimento in una nuova sede, oppure semplicemente il verificarsi di un’emergenza reale che ha messo in luce criticità non previste dal documento originario. Durante ogni intervento verifichiamo lo stato del piano esistente e segnaliamo con chiarezza se e cosa va aggiornato, senza proporre revisioni non necessarie.

Come si svolge il servizio

Il percorso che seguiamo si adatta alle caratteristiche reali dell’attività — un piccolo negozio ha esigenze diverse da uno stabilimento industriale — ma segue sempre la stessa logica di fondo: capire lo spazio prima di scrivere una riga del documento.

01

Sopralluogo tecnico. Analizziamo ambienti, spazi di lavoro e vie/uscite di emergenza esistenti.

02

Individuazione di percorsi ed esodo. Definiamo percorsi di esodo e punti di raccolta coerenti con la struttura reale.

03

Analisi dell’attività. Valutiamo caratteristiche, affollamento previsto e possibili scenari di emergenza.

04

Definizione di compiti e procedure. Individuiamo compiti e responsabilità degli addetti alla gestione delle emergenze e le procedure di chiamata ai soccorsi.

05

Planimetrie di emergenza. Predisponiamo o aggiorniamo le planimetrie di emergenza da esporre nei locali.

06

Redazione del Piano. Consegniamo il Piano di Emergenza completo, con indicazione delle eventuali criticità rilevate e della relativa necessità di aggiornamento futuro.

Cosa comprende, in sintesi

Sopralluogo tecnico degli ambienti di lavoro
Analisi delle vie e uscite di emergenza
Individuazione di scenari di emergenza specifici
Procedure di evacuazione e chiamata soccorsi
Compiti e responsabilità degli addetti alla gestione emergenze
Indicazioni per l’assistenza a persone con esigenze speciali

Perché affidarsi a Gruppo Bertoni

Piano costruito sul luogo reale

Nessun modello generico: ogni piano nasce da un sopralluogo effettivo dei vostri spazi e delle vostre vie di esodo.

Competenza normativa aggiornata

Applichiamo il quadro normativo vigente — D.Lgs. 81/2008, D.M. 2/9/2021, D.P.R. 151/2011 — senza approssimazioni.

Un solo interlocutore per l’emergenza

Piano di Emergenza e Piano di Evacuazione seguiti dallo stesso team, insieme a formazione e sicurezza sul lavoro.

Copertura di tutto il Piemonte

Seguiamo aziende, negozi, uffici e strutture ricettive in tutte le province piemontesi, con particolare presenza a Torino.

Responsabilità e metodo di lavoro. Un Piano di Emergenza scritto senza aver visto davvero i luoghi di lavoro è un documento che, in caso di controllo o — peggio — di emergenza reale, non regge. Il nostro metodo parte sempre dal sopralluogo, coinvolge il datore di lavoro nella definizione dei ruoli interni e si conclude con un documento verificabile, coerente con il resto della gestione della sicurezza aziendale.

Servizi collegati alla gestione delle emergenze

Il Piano di Emergenza si inserisce in un sistema più ampio di gestione della sicurezza aziendale. Questi i servizi con cui lo colleghiamo più spesso:

Dove operiamo

Rediggiamo Piani di Emergenza per aziende, attività commerciali, uffici, industrie, negozi e strutture ricettive in tutta la provincia di Torino e nelle altre province piemontesi, integrando il servizio con sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi quando l’attività lo richiede:

  • Torino
  • Cuneo
  • Asti
  • Alessandria
  • Biella
  • Vercelli
  • Verbano-Cusio-Ossola

Domande frequenti sul Piano di Emergenza

Piano di Emergenza e Piano di Evacuazione sono la stessa cosa?

Sono due documenti distinti ma complementari: il Piano di Evacuazione riguarda soprattutto planimetrie, percorsi di esodo e segnaletica, mentre il Piano di Emergenza definisce scenari, ruoli e procedure organizzative. Li costruiamo quasi sempre insieme.

La mia azienda ha meno di 10 lavoratori: sono comunque esente dall’obbligo?

Dipende: l’obbligo scatta anche con meno di 10 lavoratori se il luogo è aperto al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente presenti, o se l’attività rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011. In ogni caso, anche senza obbligo formale, vanno comunque adottate misure organizzative per la gestione delle emergenze.

Quanto tempo serve per redigere il Piano di Emergenza?

Dipende dalla complessità e dall’estensione dei locali: lo valutiamo dopo il sopralluogo tecnico, quando abbiamo un quadro chiaro degli spazi, dell’affollamento e degli scenari da considerare.

Fornite anche le planimetrie di emergenza da esporre nei locali?

Sì, predisponiamo o aggiorniamo le planimetrie di emergenza come parte del servizio, coerenti con i percorsi di esodo individuati durante il sopralluogo.

Il Piano di Emergenza considera le persone con disabilità o esigenze speciali?

Sì, il D.M. 2 settembre 2021 lo richiede esplicitamente: il documento indica come garantire un’assistenza adeguata durante l’evacuazione anche a chi ha esigenze speciali, motorie o sensoriali.

Serve rifare il Piano di Emergenza ogni anno?

Non necessariamente: va aggiornato quando cambia qualcosa di sostanziale — ristrutturazioni, nuovo personale, nuovi spazi — non per una scadenza fissa. Durante ogni intervento verifichiamo se serve un aggiornamento.